Neonati: adottabilita' e non riconoscimento alla nascita

La richiesta di adottabilita' sara' definitiva nel momento in cui la madre decida di non avvalersi del diritto di ripensamento, effettuando entro i termini di legge la richiesta di sospensione del procedimento di adozione, da richiedere all'assistente sociale.

Ospedale
Per alcuni bambini la vita comincia diversamente che per gli altri: sono i bambini che, alla nascita, non vengono riconosciuti dai genitori; per questi bambini la vita sara’ molto diversa che per i bambini normali, e’ in questi casi infatti che intervengono i servizi sociali, al fine di dichiararne l’adottabilita’.
La promozione delle buone pratiche in ambito ospedaliero e’ una delle principali operazioni da svolgere per realizzare un lavoro completo di sostegno, sia a vantaggio della mamma, dalla gravidanza al parto, al puerperio che a vantaggio del neonato, dalla nascita all’affidamento.
Gli operatori sanitari sono chiamati a garantire i diritti di informazione, di scelta e di riservatezza, per la donna, che in alcune situazioni potrebbe avere bisogno di supporto ulteriore o di protezione della privacy, specialmente nei casi in cui la gravidanza sia nascosta agli altri, ma al contempo devono garantire i diritti del nascituro.
La donna sa che ha diritto di dare in adozione il figlio, se non lo vuole riconoscere, come del resto ha diritto all’anonimato, per proteggere sia lei che il bambino, a garanzia di una vita futura serena.
La donna che non desidera riconoscere il bambino necessita di una situazione particolare, in fatto di ospedalizzazione, di maggiore discrezionalita’ e di accompagnamento nel periodo pre e postparto.
Il primo vero passo decisivo verso il non riconoscimento avviene all’interno dell’ospedale, dopo il parto, momento in cui il personale ospedaliero accerta che la donna abbia preso questa decisione; la donna confermera’ la propria decisione al personale del settore materno-infantile.
La struttura ospedaliera avra’dunque l’onere di comunicare al Tribunale di competenza della decisione della donna, tempestivamente; da quel momento in poi il Tribunale effettuera’ entro 10 giorni la procedura per attivare i servizi sociali, che si incaricheranno di avviare la pratica di adottabilita’, che non e’ irreversibile, ma che in questo periodo di tempo consente al genitore il ripensamento e la richiesta di sospensione della adottabilita’ del neonato.
La richiesta di adottabilita’ sara’ definitiva nel momento in cui la madre decida di non avvalersi del diritto di ripensamento, effettuando entro i termini di legge la richiesta di sospensione del procedimento di adozione, da richiedere all’assistente sociale.
Zanella – Manica – Zerbinati – Berloffa
Corso ECM Santa Chiara di Trento – Maggio 2008