Medicina e diritto: gli errori nell'emotrasfusione

"Al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento."

Articolo aggiornato il 24 Aprile 2008

Bilancia

La Corte di Cassazione
ha prodotto la sentenza definitiva, per definire la responsabilita’ medica in caso di errori in emotrasfusione. Gia’ in precedenza la Corte di Cassazione aveva stabilito che la struttura sanitaria, in seguito ad accettazione del paziente, fosse gia’ in contratto con il malato, diventato cliente di un servizio, quello ospedaliero, che deve ottemperare a un contratto di fatto.
Ora la sentenza conferma che la responsabilita’ contrattuale (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316), anche se in caso di ricovero per accertamenti, ricade sul medico dipendente della struttura sanitaria (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
Il rapporto tra paziente e ospedale ricadrebbe dunque tra i contratti atipici a prestazione, che richiamano a responsabilità autonome dell’ente, il cui rapporto con il paziente include la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l’apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature che servono per affrontare eventuali complicazioni.
La prestazione e i relativi adempimenti sono obbligatori: spiega l’Avvocato Lorenzo Cuomo: “Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento.” (1)
Conclude Cuomo sull’inesatto adempimento: “Al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.” (1)

Fonte (1) LaPrevidenza.it

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