Articolo aggiornato il 13 Ottobre 2008
Mamme a lavoro, future mamme a lavoro siano esse in ufficio, in fabbrica, siano esse impiegate o operaie, ovunque ci sia un lavoro per le donne la Legge si sforza di tutelarle, almeno finchè la si applichi. Ma vediamo adesso cosa dispone la Legge in fatto di tutela delle lavoratrici gravide o che abbiano già partorito.
Quello che prevede la Legge
È fatto obbligo alla lavoratrice di astenersi dal lavoro entro i primi tre mesi dopo la data del parto o nei quattro mesi successivi in presenza di un congedo di un mese ante-parto.
Analogo congedo si applica nei casi di parto prematuro o quando il nascituro debba essere ricoverato presso un ospedale, non importa se pubblico o privato. I riposi per allattamento valgono anche nei giorni di congedo per maternità che, tuttavia, non viene considerato a tutti gli effetti al punto che nel pubblico la lavoratrice ha diritto al 100% della retribuzione, nel privato dell’80% .
I documenti da presentare per fruire del congedo
La dipendente che intende usufruire del congedo dovrà presentare entro 15 giorni dal parto certificato medico da dove si evinca la nascita del bambino avvenuta. Stesso certificato va inoltrato all’INPS, nel caso trattasi di dipendente privato.
In caso di impedimento della madre, il marito, se dipendente può usufruire di tre mesi di congedo straordinario, così come analogo trattamento è previsto nei casi di morte della madre o grave malattia. Ai fini della retribuzione vale quella prevista per la madre.
La Legge prevede l’estensione della garanzia su esposta anche quando i genitori abbiano adottato un bambino. Tuttavia, per effetto della Legge Finanziaria 2008 il congedo di maternità ha una durata massima di 5 mesi ciò compresi i casi di adozione di minori.