Farmaci generici, la responsabilità del medico

Farmaci generici, capire la responsabilità del medico nel prescrivere un farmaco con la clausola della non sostituibilità o meno

Farmaci generici responsabilità del medico

Farmaci generici responsabilità del medico
Dei farmaci generici si è detto già tutto (e il contrario di tutto) o quasi. Ma, forse, non tutti sanno che, legge dopo legge, modifiche legislative dopo modifiche legislative, si è definito con più chiarezza, forse, anche il profilo della responsabilità del medico. Ma se la legge “impone” ai “camici bianchi” coinvolti, cioè il medico e il farmacista, un preciso iter decisionale, che ruolo rimane al medico nella prescrizione del farmaco a brevetto scaduto? Come e perché decide se prescrivere un preciso farmaco brand o un generico, ma soprattutto che peso ha la sua decisione?
Tutto comincia dal decreto legge 27 n. 87 del maggio 2005 (convertito dalla legge 149 del 2005), che prescrive: “Il farmacista è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto”.
Quindi l’unica vera decisione spetta al medico che può scegliere se apporre la “non sostituibilità” sulla ricetta o meno. Scelta che non è priva di criticità o implicazioni.
Il presupposto di partenza, a logica più che dettato dalla scienza, sottolineato dall’avvocato Andrea Castelnuovo è che: “Se il medico non sceglie per il paziente apponendo la clausola di non sostituibilità a uno dei vari farmaci basati su uno stesso principio attivo, significa che dal suo punto di vista non esiste alcuna differenza tra l’una e l’altra scatola: sono fondamentalmente uguali, per quanto attiene al percorso terapeutico del paziente”.
Farmaci brand o generici tra cui il farmacista può scegliere utilizzando il già citato, almeno dalla legge, criterio del prezzo più basso. Ma un aspetto non è da sottovalutare, come ricorda l’Avv. Castelnuovo: “Se il farmaco di per sé, o in relazione alla tipologia del paziente, è un farmaco a indice terapeutico ristretto, probabilmente uno scarto importante nella biodisponibilità tra il farmaco A e il farmaco B potrebbe avere incidenza sull’efficacia della terapia”.
Giusto per fare un esempio: se in condizioni normali la presenza di un eccipiente o di un altro all’interno di un farmaco poco importa, quando il destinatario della cura soffre di intolleranze o allergie, la presenza di una sostanza o di un’altra nel medicinale prescritto importa eccome. Quindi, spetterebbe al medico l’obbligo di scegliere, analizzando la situazione clinica del paziente e parlandone con lui, il farmaco, anche quello generico, più adatto. Quando così non avviene e se il paziente ne fa le spese diventando vittima, per esempio, di una reazione allergica dopo l’assunzione del farmaco generico che ha il prezzo più basso e che il farmacista gli ha venduto, la responsabilità di chi è? Del medico, ovviamente. Perché “se al medico è attribuita una facoltà di scegliere per il paziente (meglio, con il paziente) il farmaco adatto alle sue esigenze terapeutiche, il professionista è tenuto a utilizzare questo strumento con scienza e coscienza sulla base dei dati scientifici che la legge presume egli conosca pienamente” ha aggiunto l’Avv. Andrea Castelnuovo.
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