Articolo aggiornato il 14 Gennaio 2010
Se il produttore ed il venditore di un qualsiasi prodotto deve garantire che lo stesso risponda ai requisiti previsti dalle norme che regolano la materia, lo stesso produttore dovrà ritenersi responsabile qualora dall’utilizzo del suo prodotto ne derivino danni alla salute da parte di chi lo utilizza ed in tal senso nessuno può sottrarsi a tale importante requisito, nemmeno il produttore di sigarette.
Ha fatto piena luce sulla vicenda la Corte di Cassazione, che con Sentenza del 17 dicembre scorso, ha fatto chiarezza sulla materia, Sentenza anche ripresa dal Codacons, l’importante Associazione dei Consumatori, nel corso dell’evento organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nella ricorrenza del quinquennale dell’entrata in vigore della Legge “antifumo”.
Il tutto è partito dalla denuncia presentata da un fumatore italiano che ha chiamato in causa sia il produttore di una nota marca di sigarette, ma anche i Monopoli di Stato chiedendo ad entrambi il risarcimento dei danni afferenti all’ingannevolezza del messaggio che campeggiava nel pacchetto di sigarette limitatamente alle diciture “lights” ed “extra lights”.Queste diciture lo avevano spinto a cambiare prodotto e aumentare il consumo di tabacco nella convinzione indotta che le sigarette in questione fossero meno dannose per la salute.
Del resto la Sentenza della Suprema Corte è stato chiara e si rifà all’art. 2050 c.c. che statuisce che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. E questo vale anche per chi le sigarette le vende. Per i giudici i produttori sono responsabili anche se il fumatore è consapevole dei rischi legati al fumo. “La pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità – si legge nella sentenza – del prodotto-sigaretta da parte del consumatore-fumatore (pur potendo portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità della responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 2050 c.c.. Tale norma prescinde dal comportamento del soggetto danneggiato e la fattispecie si perfeziona sulla base del solo esercizio dell’attività pericolosa senza l’adozione delle misure idonee ad evitare il danno”.
Nella sentenza i giudici stabiliscono un principio importantissimo: “la produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano una attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., poichè i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in se, per la loro composizione biochimica e per la valutazione data dall’ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute“. “L’apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo “light” sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l’ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall’esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento che vieti l’espressione impiegata”.
Una Sentenza importante e destinata ad aprire nuovi scenari secondo il Codacons che immagina l’apertura di migliaia di cause di risarcimento da parte sia dei fumatori che degli ex, così come stessa cosa dovrebbe valere per i parenti dei fumatori, chissà, magari deceduti per eventuali malattie connesse al fumo, al punto che lo stesso Codacons immagina una sorta di class action contro i produttori e gli stessi Monopoli di Stato per far ottenere a tutti i fumatori italiani il risarcimento dei danni subiti in relazione al rischio corso a causa del fumo.